CGA

Condizioni Generali d’Affari per Bähr Weinbautechnik GmbH

I. Ambito di validità/Forma

1. Le presenti condizioni, nonché eventuali accordi contrattuali a parte, costituiscono la base esclusiva di tutte le consegne, prestazioni e offerte. Eventuali condizioni divergenti, contrastanti o integrative proposte dall’acquirente saranno considerate valide ai fini del contratto solo previo espresso consenso da parte del fornitore. Tale consenso è necessario in qualsiasi caso, ad esempio anche quando il fornitore, conoscendo le CGA dell’acquirente, gli consegna il prodotto senza riserve. Le presenti condizioni valgono solo se l’acquirente è un imprenditore (§ 14 BGB - codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un organismo sociale di diritto pubblico.

Se non diversamente concordato, le Condizioni Generali d’Affari del fornitore in vigore al momento dell’ordine dell’acquirente, o comunque nella versione a lui comunicata per ultima in forma scritta, valgono come contratto di riferimento anche per eventuali futuri contratti dello stesso tipo, senza che il fornitore debba di nuovo segnalarle in ogni singolo caso.

2. Riferimenti alle prescrizioni di legge in vigore hanno unicamente una funzione chiarificatrice. Tali prescrizioni di legge, pertanto, valgono anche in assenza di un simile chiarimento, se non diversamente indicato o espressamente escluso nelle presenti condizioni.

II. Stipula del contratto/Prezzo e pagamento/Scadenza/Rifiuto a fornire la prestazione e recesso

1. Tutte le offerte non determinano un impegno e non sono vincolanti. Un contratto s’intende stipulato – in assenza di accordi particolari – con la conferma scritta o testuale dell’ordine da parte del fornitore.

2. Salvo accordi speciali, i prezzi valgono franco magazzino incluso il carico merce in deposito, ma escluso l’imballaggio. Ai prezzi va aggiunta l’IVA in base al relativo ammontare valido per legge. Nel caso in cui si stabilisca un pagamento anticipato o un acconto, si applica l’IVA in base al relativo ammontare valido per legge.

3. Modifiche o integrazioni all’ordine, o a suoi esiti rilevanti, successive alla conferma scritta o testuale da parte del fornitore devono essere a loro volta redatte in forma scritta o testuale e confermate da entrambe le parti. Se in seguito alle modifiche apportate dovessero cambiare il prezzo oppure il termine di consegna precedentemente stabilito, il fornitore deve far pervenire all’acquirente, entro 12 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma scritta o testuale della modifica effettuata dall’acquirente, una conferma dell’ordine modificata in base al paragrafo I.1. delle presenti condizioni, nella quale sia indicata la modifica dei costi e/o del termine di consegna. Se l’acquirente non respinge questa conferma modificata entro 12 giorni lavorativi dalla sua ricezione, le mutate condizioni riportate in questa conferma acquisiscono valore contrattuale.

4. Il prezzo d’acquisto è dovuto entro 8 giorni dall’emissione della fattura e dalla consegna o accettazione della merce. Il fornitore è però sempre autorizzato, anche nell’ambito di un rapporto d’affari in corso, a consegnare tutta la merce o parte di essa solo dietro pagamento anticipato. Il fornitore specificherà un’eventuale clausola di questo tipo al più tardi al momento della conferma dell’ordine. L’acquirente avrà diritto a un rimborso solo nel caso in cui le sue rivendicazioni siano incontestate o legalmente riconosciute.

5. Nel caso in cui le parti stabiliscano un pagamento rateale o in acconto, se il saldo di una rata o dell’acconto da parte dell’acquirente dovesse tardare, in toto o in parte, per più di tre giorni lavorativi, l’importo residuò diventerà immediatamente esigibile nella sua interezza.

6. Il diritto dell’acquirente di computare l’importo dovuto con rivendicazioni derivanti da precedenti rapporti giuridici tra le parti sussiste solo nella misura in cui tali rivendicazioni siano incontestate o legalmente riconosciute.

7. Se in seguito alla stipula del contratto dovesse emergere (ad es. con la richiesta di apertura di una procedura fallimentare) che l’acquirente non sia in grado di saldare l’importo dovuto al fornitore, il fornitore è autorizzato, in base alle disposizioni legislative, a rifiutarsi di prestare il servizio e a recedere, eventualmente entro determinati termini, dal contratto stipulato (§ 321 BGB). In caso di contratti che comportino una produzione inaccettabile (produzione di singoli pezzi esclusivi), il fornitore può recedere immediatamente; restano fatte salve le norme di legge sulla rinunciabilità del termine.

III. Consegna, tempi di consegna, ritardi nella consegna

1. I tempi di consegna dipendono dall’accordo tra le parti. Il loro rispetto da parte del fornitore presuppone che tutte le questioni di natura commerciale e tecnica tra le parti siano state chiarite e che l’acquirente abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. Se questo non è il caso, i tempi di consegna si allungano in misura proporzionale. Ciò non vale se il ritardo è imputabile al fornitore.

2. Il rispetto dei tempi di consegna è subordinato alla puntuale disponibilità del prodotto corretto delineato nel contratto. Se dovessero prospettarsi dei ritardi, il fornitore li comunicherà con tempestività all’acquirente. In caso di mancata disponibilità del prodotto a causa di insufficienza delle scorte non imputabile al fornitore, il fornitore è autorizzato a sciogliersi dal vincolo contrattuale e comunicare il suo recesso. In questo caso il fornitore comunicherà tempestivamente l’indisponibilità all’acquirente rimborsandolo quanto prima dell’importo versato.

3. I tempi di consegna si intendono rispettati quando l’oggetto della compravendita è stato inviato entro la loro scadenza. Se la merce deve essere sottoposta ad accettazione, fa fede – tranne che in caso di giustificato rifiuto della merce – la data dell’accettazione, in via alternativa la comunicazione della disponibilità all’accettazione.

4. Se l’invio o l’accettazione dell’oggetto della compravendita subiscono ritardi per motivi imputabili all’acquirente, gli verranno addebitati i costi e i danni che dovessero derivarne. A questo riguardo, il fornitore addebita un indennizzo forfettario dell’ammontare di 10,00 € per ogni giorno di calendario a partire dal termine di consegna, in mancanza di un termine di consegna a partire dalla comunicazione della disponibilità all’invio o all’accettazione.

Restano fatti salvi la dimostrazione di un danno più ingente e i diritti legali del fornitore (in particolare risarcimento di oneri aggiuntivi, adeguato indennizzo, disdetta); da queste maggiori rivendicazioni pecuniarie va però detratto il forfait. Sta all’acquirente dimostrare che il fornitore non abbia subito alcun danno, o che ne abbia subito uno nettamente inferiore rispetto al suddetto forfait.

5. Se il mancato rispetto dei termini di consegna è dovuto a cause di forza maggiore, scioperi o altri eventi al di fuori della sfera d’influenza del fornitore, il termine di consegna sarà opportunamente prorogato. Il fornitore comunicherà all’acquirente, nel più breve tempo possibile, l’inizio e la fine di tali circostanze.

6. Nel caso in cui un ritardo del fornitore arrechi un danno all’acquirente, l’acquirente è autorizzato a richiedere un indennizzo forfettario. Tale risarcimento ammonta allo 0,5% per ogni settimana completa di ritardo, ma a un massimo complessivo del 5% del valore di quella parte di merce che a causa del ritardo non si è potuta utilizzare per tempo o conformemente a quanto stabilito per contratto. Sta al fornitore dimostrare che l’acquirente non abbia subito alcun danno, o che ne abbia subito uno nettamente inferiore rispetto al suddetto forfait.

Se – tenuto conto dei casi eccezionali disciplinati dalla legge – dopo la scadenza l’acquirente concorda con il fornitore un termine adeguato e questo termine non viene rispettato, l’acquirente è autorizzato a recedere dal contratto secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. Se richiesto dal fornitore, si impegnerà a comunicare entro un termine adeguato se intenda usufruire del suo diritto di recesso.

Altri diritti derivanti da ritardi nella consegna sono disciplinati esclusivamente dal capoverso VIII.2 delle presenti Condizioni Generali d’Affari.

IV. Trasferimento del rischio

1. Con l’invio dell’oggetto della compravendita, il rischio si trasferisce all’acquirente. Ciò anche nel caso di consegne parziali o nel caso in cui il fornitore abbia preso in carico ulteriori ordini dell’acquirente. Se è prevista una procedura di accettazione, la data dell’accettazione farà fede per il trasferimento del rischio. L’accettazione deve avvenire non più tardi del termine stabilito, in via alternativa dopo la comunicazione di disponibilità all’accettazione da parte del fornitore. L’acquirente non può rifiutarsi di accettare la merce in presenza di difetti scarsamente significativi.

2. Se l’invio o l’accettazione della merce subisce dei ritardi o non si verifica affatto per motivi non imputabili al fornitore, il rischio si trasferisce all’acquirente a partire dal giorno della comunicazione della disponibilità all’invio o all’accettazione.

3. Consegne parziali sono ammesse se sostenibili per l’acquirente.

V. Riserva di proprietà

1. L’oggetto della compravendita resta di proprietà del fornitore fino all’adempimento, da parte dell’acquirente, di tutti gli obblighi nei suoi confronti derivanti dal rapporto d’affari.

Per tutta la durata della riserva di proprietà l’acquirente s’impegna a trattare l’oggetto della compravendita con la massima cura, assicurandolo a proprie spese e al valore nominale contro danni da incendio, inondazione e furto. Inoltre, se a determinati intervalli dovessero essere necessarie operazioni di manutenzione e verifica, l’acquirente s’impegna a farle eseguire tempestivamente e a proprie spese. Allo stesso modo, nel caso in cui l’oggetto della compravendita presenti difetti o danni l’acquirente è tenuto a farli riparare tempestivamente e a proprie spese.
2. L’acquirente può intervenire sull’oggetto della compravendita trasformandolo o ristrutturandolo („Trasformazione“). La trasformazione avviene per il fornitore. Se però il valore dell’oggetto appartenente al fornitore risulta inferiore a quello delle merci che non gli appartengono e/o della trasformazione, il fornitore acquisisce la comproprietà della merce rinnovata in proporzione al valore (valore contabile lordo) che, al momento della trasformazione, l’oggetto trasformato ha rispetto al valore della restante merce trasformata e/o della trasformazione. Sa a seguito di quanto sopra il fornitore non acquisisce la proprietà della merce rinnovata, il fornitore e l’acquirente convengono che l’acquirente riconosca al fornitore la comproprietà della merce rinnovata proporzionalmente al valore (valore contabile lordo) che, al momento della trasformazione, l’oggetto appartenente al fornitore ha rispetto alla restante merce trasformata. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’oggetto della compravendita sia inscindibile dalla, o legato alla, merce che non appartiene al fornitore. Se, ai sensi di questa norma (Riserva di proprietà), il fornitore dovesse acquisire la proprietà o la comproprietà, l’acquirente custodirà l’oggetto con la cura tipicamente osservata da un commerciante.

3. In caso di alienazione dell’oggetto della compravendita o della merce rinnovata, l’acquirente cede al fornitore, a titolo di garanzia, il diritto nei confronti del proprio compratore che deriva da questa vendita, compresi tutti i diritti accessori, senza il bisogno di alcuna particolare comunicazione. La cessione include anche eventuali crediti. La cessione vale però solo per l’importo che corrisponde al prezzo dell’oggetto fatturato dal fornitore. La quota di credito ceduta al fornitore va saldata in via prioritaria.

4. Se non diversamente specificato, l’acquirente è autorizzato alla riscossione dei crediti ceduti al fornitore ai sensi della norma V 1. delle presenti Condizioni (Riserva di proprietà). Fino all’ammontare dei crediti garantiti, l’acquirente trasmetterà tempestivamente al fornitore i pagamenti effettuati a copertura dei crediti ceduti. In presenza di legittimi interessi, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, sospensione dei pagamenti, apertura di una procedura d’insolvenza, protesto cambiario o giustificati indizi di indebitamento eccessivo o possibile insolvibilità dell’acquirente, il fornitore è autorizzato a revocare l’autorizzazione alla riscossione dell’acquirente. Inoltre, previa diffida, il fornitore può, nel rispetto di un termine adeguato, divulgare la cessione in garanzia, recuperare i crediti ceduti e obbligare l’acquirente a divulgare al compratore la cessione in garanzia.

5. In presenza di giustificato e legittimo interesse, l’acquirente deve comunicare al fornitore le informazioni necessarie a far valere i propri diritti nei confronti del compratore, consegnandogli la relativa documentazione.

6. Per tutta la durata della riserva di proprietà, all’acquirente è fatto divieto di costituire in pegno o cedere in garanzia l’oggetto della compravendita. In caso di pignoramenti, sequestri o altre disposizioni o interventi da parte di terzi, l’acquirente è tenuto a darne immediata notizia al fornitore. La vendita a terzi dell’oggetto o della merce rinnovata è concessa solo a rivenditori nell’ambito dell’attività aziendale ordinaria e a condizione che il pagamento del controvalore dell’oggetto sia effettuato all’acquirente. L’acquirente deve inoltre concordare con il compratore che quest’ultimo acquisisca la proprietà solo in seguito a tale pagamento.

7. Se il valore realizzabile di tutti i diritti di garanzia che spettano al fornitore supera l’ammontare di tutti i diritti garantiti di più del 10%, su richiesta dell’acquirente il fornitore libererà una quota corrispondente dei diritti di garanzia. La scelta tra i diversi diritti di garanzia spetta al fornitore.

8. Nel caso in cui l’acquirente violi i propri obblighi, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, il fornitore è autorizzato, anche senza rispettare un termine di preavviso, a richiedere la restituzione dell’oggetto della compravendita o della merce rinnovata e/o – all’occorrenza dopo aver stabilito un termine – a recedere dal contratto; l’acquirente è obbligato alla restituzione. La richiesta di restituzione dell’oggetto della compravendita/della merce rinnovata non comporta alcun recesso del fornitore, a meno che ciò non sia espressamente specificato.

VI. Rivendicazioni per vizi

Per vizi giuridici e materiali della cosa venduta, in assenza di altri diritti – fatto salvo il n. VIII delle presenti Condizioni – il fornitore risponde come segue:

Vizi materiali

Le rivendicazioni per vizi dell’acquirente presuppongono che egli abbia ottemperato ai suoi obblighi legali d’ispezione e denuncia dei vizi (§§ 377, 381 HGB - codice di commercio tedesco). Il fornitore è autorizzato a subordinare la prestazione supplementare al pagamento del prezzo d’acquisto dovuto da parte dell’acquirente. L’acquirente è però autorizzato a trattenere una parte del prezzo d’acquisto proporzionale al difetto riscontrato.

1. Tutti gli oggetti di compravendita che in conseguenza a uno stato presente già prima del trasferimento del rischio si rivelino difettosi, devono essere riparati o sostituiti in base alla decisione del fornitore. La constatazione di tali difetti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto al fornitore. I pezzi sostituiti diverranno proprietà del fornitore.

2. L’acquirente deve accordarsi con il fornitore in merito alle tempistiche e alle circostanze necessarie all’esecuzione di tutte le riparazioni e forniture sostitutive che dovessero essere ritenute opportune dal fornitore. In caso contrario il fornitore non sarà ritenuto responsabile delle eventuali conseguenze. Solo in casi urgenti in cui sia messa a rischio la sicurezza operativa o sia necessario tutelarsi da danni particolarmente ingenti, circostanze nelle quali è necessario avvisare immediatamente il fornitore, l’acquirente ha il diritto di riparare da sé o far riparare il guasto da terzi e di richiedere al fornitore il risarcimento degli oneri sostenuti.

3. Se il reclamo sarà considerato fondato, il fornitore si farà carico dei costi diretti della riparazione o della fornitura sostitutiva inclusivi di spedizione, nella misura in cui ciò non implichi un addebito eccessivo. La prestazione supplementare non comprende né lo smontaggio del bene difettoso né un nuovo montaggio, se già in origine il fornitore non aveva assunto alcun impegno in questo senso.

4. Nell’ambito delle disposizioni di legge, l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto qualora il fornitore – tenuto conto dei casi eccezionali disciplinati dalla legge – lasci passare infruttuosamente un adeguato termine concordato per la riparazione o la sostituzione di un bene difettoso. Se il difetto era trascurabile, all’acquirente spetta semplicemente una riduzione del prezzo stabilito nel contratto. A parte tale circostanza, il diritto alla riduzione del prezzo resta escluso.

5. Altri diritti sono disciplinati esclusivamente dalle norme VIII. 2 delle presenti Condizioni Generali d’Affari.

6. Non ci si assume alcuna responsabilità in particolare nei seguenti casi:

Uso inappropriato o non conforme, montaggio o messa in funzione errati da parte dell’acquirente o di terzi su incarico dell’acquirente, usura naturale, gestione errata o negligente, manutenzione non conforme alle prescrizioni, apparecchiature inappropriate, agenti chimici, elettrochimici o elettrici – se non imputabili al fornitore.

7. Se l’acquirente o terzi su incarico dell’acquirente riparano l’oggetto del contratto in maniera non conforme, il fornitore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze che dovessero derivarne. Lo stesso vale per modifiche all’oggetto della compravendita apportate senza il consenso del fornitore.

Vizi giuridici

8. Se l’utilizzo dell’oggetto della compravendita dovesse comportare la violazione di diritti di proprietà industriale o diritti d’autore sul territorio nazionale, in linea di massima il fornitore procurerà a proprie spese all’acquirente il diritto all’ulteriore utilizzo, oppure modificherà l’oggetto, in modo accettabile per l’acquirente, in maniera tale che non violi più alcun diritto.

Se questo non fosse possibile a condizioni economicamente ragionevoli o entro termini adeguati, l’acquirente è autorizzato a recedere dal contratto. Al verificarsi delle circostanze di cui sopra, lo stesso diritto di recesso spetta anche al fornitore.

Inoltre, il fornitore dispenserà l’acquirente da rivendicazioni incontestate o legalmente riconosciute dei soggetti di cui sono stati violati i diritti.

9. Per il caso della violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d’autore, fanno testo gli obblighi del fornitore citati nella norma VI. 8 delle presenti Condizioni con riserva della norma VIII 2.

Tali obblighi sussistono solo se

• l’acquirente informa tempestivamente il fornitore in merito alla rivendicazione di diritti di proprietà industriale o diritti d’autore,

• l’acquirente supporta in misura adeguata il fornitore nella tutela dei diritti rivendicati, ovvero consente al fornitore di eseguire le necessarie modifiche ai sensi della norma VI. 8 delle presenti Condizioni,

• tutte le misure di tutela, incluse le soluzioni extragiudiziali, restano di competenza del fornitore,

• il vizio giuridico non si fonda su un’indicazione dell’acquirente – in particolare disegni, immagini, cataloghi, specifiche o materiali affidati a terzi dall’acquirente – e

• la violazione non derivi da una modifica operata autonomamente dall’acquirente sull’oggetto o da un utilizzo dell’oggetto non conforme al contratto da parte dell’acquirente.

VII. Diritti di proprietà intellettuale e industriale

1. Il fornitore si riserva i diritti di proprietà e d’autore su tutti gli schemi, i preventivi, i disegni e altre simili informazioni di tipo fisico e non (anche in formato elettronico). Tali materiali non possono essere resi accessibili a terzi dall’acquirente.
VIII. Responsabilità del fornitore, esclusione di responsabilità

1. Se l’oggetto della compravendita, a seguito di suggerimenti e consulenze precedenti alla stipula del contratto che per colpa del fornitore risultino omessi o errati, o per via della colpevole violazione di altri obblighi contrattuali accessori – in particolare istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’oggetto – non può essere utilizzato dall’acquirente in maniera conforme al contratto, si applicano, fatti salvi ulteriori diritti dell’acquirente, le norme di cui ai numeri VI. e VIII. 2 delle presenti Condizioni.

2. Per danni non occorsi all’oggetto stesso il fornitore risponde – qualunque ne sia il motivo – solo

a) in presenza di dolo,

b) in presenza di negligenza grave del titolare/dell’ente o dell’impiegato responsabile,

c) in presenza di colpevole lesione del bene della vita, dell’integrità fisica o della salute,

d) in presenza di vizi taciuti in malafede,

e) nell’ambito di un impegno di garanzia

f) in presenza di vizi dell’oggetto, se ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti sussista una responsabilità per beni di uso privato.

In caso di colpevole violazione di importanti obblighi contrattuali, il fornitore risponde anche in caso di negligenza grave di impiegati non responsabili e in caso di negligenza lieve, in quest’ultimo caso limitatamente al danno ragionevolmente prevedibile in base agli standard contrattuali. Le limitazioni di responsabilità di cui alla norma VIII. 2 delle presenti Condizioni valgono anche in caso di violazioni degli obblighi da parte o a favore di persone delle cui colpe è imputabile il fornitore ai sensi delle norme di legge.

Il diritto sulla protezione dei dati non rientra in questo regime di responsabilità.

Sono esclusi altri diritti.

IX. Prescrizione

Tutti i diritti dell’acquirente – qualunque ne sia la motivazione giuridica – cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Per i diritti al risarcimento dei danni ai sensi di VIII. 2 a) –d) ed f) si applicano i termini di legge. Valgono anche per vizi di un’opera edilizia o per oggetti che, in base alla loro abituale modalità d’uso, sono stati utilizzati per un’opera edilizia causandone la difettosità.

X. Esportazione

Nel caso in cui una vendita a terzi dell’oggetto della compravendita comporti un’esportazione dal territorio nazionale, l’acquirente è tenuto a rispettare le normative legali vigenti per la vendita di tali beni.

XI. Diritto applicabile, foro di competenza

1. Per tutte le controversie giudiziarie tra il fornitore e l’acquirente vale esclusivamente il diritto della Repubblica federale tedesca, ad esclusione del diritto uniforme internazionale. È esclusa anche la Convenzione sulla vendita internazionale di beni (CISG).

2. Se l’acquirente è un commerciante ai sensi del codice di commercio, una persona giuridica di diritto pubblico o un organismo sociale di diritto pubblico con patrimonio autonomo, il foro di competenza, anche internazionale, per tutte le controversie che dovessero sorgere direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale, è esclusivamente la sede aziendale del fornitore a Ilbesheim. Lo stesso vale se l’acquirente è un imprenditore ai sensi di § 14 BGB. Il fornitore, però, è in ogni caso autorizzato anche a sporgere denuncia presso il luogo di adempimento dell’obbligo di fornitura ai sensi delle presenti Condizioni o di un precedente accordo individuale oppure presso il foro generale dell’acquirente. Restano fatte salve disposizioni legali prioritarie, in particolare su competenze esclusive.

Indirizzo
Bähr Weinbautechnik GmbH
An der Ahlmühle 8
76831 Ilbesheim / Landau
email: info@baehr-weinbautechnik.de

Orari di apertura
Lunedi - Venerdì:
7:30 - 12:00
13:00 - 16:30
Sabato: 7:30 - 12:00

2020 - BÄHR Weinbautechnik GmbH An der Ahlmühle 8 76831 Ilbesheim / Landau

tel +49 63 41 - 92 98 22
fax +49 63 41 - 92 98 23

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